

Condizioni di utilizzo e Condizioni Generali di Contratto
Condizioni di utilizzo Supertext Free
1. Supertext AG, Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zurigo (Supertext) mette a disposizione dell’utente su supertext.com (il sito web) un servizio gratuito di traduzione IA di testi e documenti (il servizio gratuito). Con l’utilizzo del servizio, l’utente accetta le presenti condizioni di utilizzo.
2. Supertext concede all’utente il diritto di utilizzare il servizio gratuito per scopi privati e aziendali nel rispetto delle limitazioni di volta in volta applicate e indicate sul sito web, in particolare per quanto riguarda il numero di lingue, di caratteri, di incarichi di traduzione e di volumi.
3. Durante l’utilizzo del servizio gratuito, l’utente sarà tenuto ad attenersi alle seguenti regole:
- Il servizio gratuito non può essere utilizzato a pagamento per terzi o per conto di terzi.
- Il servizio gratuito non può essere utilizzato per tradurre testi e documenti riportanti contenuti a stampo razzista, pornografico, sessista o in qualunque misura illegali.
- Il servizio gratuito non può essere utilizzato per far tradurre testi e documenti contenenti informazioni riservate, come ad esempio segreti aziendali di terzi, informazioni protette da accordi di riservatezza, informazioni soggette a un segreto professionale legale o simili oppure dati personali.
4. Supertext si riserva il diritto di subordinare in qualsiasi momento l’utilizzo del servizio gratuito a condizioni supplementari oppure di modificare, integrare, sviluppare ulteriormente o interrompere del tutto il servizio gratuito.
5. Il servizio gratuito viene offerto «as is». Supertext non si assume alcuna responsabilità per la correttezza, la completezza o la qualità generale delle traduzioni realizzate usufruendo del servizio gratuito né per la loro idoneità a uno scopo specifico. Inoltre, Supertext non garantisce che il servizio gratuito sia sempre disponibile senza interruzioni, senza errori o problemi tecnici.
6. Tutti i diritti relativi al servizio gratuito, ad eccezione delle componenti open source, appartengono a Supertext. L’utente è consapevole di non avere alcun diritto al servizio gratuito che vada oltre i diritti di utilizzo previsti dalle presenti Condizioni di utilizzo.
7. L’utente è consapevole del fatto che Supertext utilizzerà i testi e i documenti da lui trasmessi nonché le traduzioni realizzate tramite il servizio gratuito per i propri scopi, in particolare per l’ottimizzazione e il miglioramento dei nostri servizi (gratuiti e a pagamento). Questo include anche il training del nostro modello IA.
8. Per la verifica umana delle traduzioni realizzate mediante il servizio gratuito (verifica professionale), si applicano le Condizioni Generali di Contratto di Supertext AG.
9. Supertext può modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni di utilizzo.
Ultimo aggiornamento: gennaio 2025
Condizioni Generali di Contratto (CGC) di Supertext AG
Disposizioni generali
§ 1 Validità delle CGC
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Supertext AG, Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zurigo (Supertext) fornisce servizi linguistici (servizi linguistici). Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) disciplinano il rapporto contrattuale intercorrente tra Supertext e il committente per l’erogazione dei servizi linguistici (singolo incarico) concordati e indicati nel modulo d’ordine. Il committente può registrare il singolo incarico tramite il proprio account utente all’indirizzo https://www.supertext.com (il sito web). Il contratto tra le parti (contratto) si perfeziona nel momento in cui Supertext accetta il singolo incarico registrato, fermo restando che Supertext ha il diritto di modificare il prezzo concordato ai sensi del § 19 anche dopo la stipula del contratto.
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Inoltre, Supertext gestisce una piattaforma basata su cloud per la traduzione di testi per mezzo dell’intelligenza artificiale (servizio di traduzione IA), anch’essa disponibile sul sito web. Le presenti CGC disciplinano il rapporto contrattuale tra Supertext e il committente per l’utilizzo del servizio di traduzione IA da parte del committente. Il contratto si perfeziona con la stipula di un relativo abbonamento da parte del committente sul sito web.
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Il servizio di traduzione IA è disponibile anche in una versione gratuita che può essere utilizzata senza sottoscrivere un abbonamento; questa versione gratuita è disciplinata da distinte condizioni di utilizzo.
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Le CGC si applicano tuttavia alla verifica professionale che può essere richiesta in relazione al servizio di traduzione IA, sia nella versione a pagamento che in quella gratuita. In questo caso, il contratto si perfeziona nel momento in cui il committente trasmette la richiesta di una verifica professionale tramite l’apposita funzione del sito web.
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Si escludono espressamente eventuali disposizioni contrattuali del committente.
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Supertext ha in qualsiasi momento la facoltà di modificare o integrare le presenti CGC. Eventuali accordi accessori, garanzie e altri accordi nonché le modifiche e le integrazioni al contratto necessitano della forma scritta ai fini della loro validità.
§ 2 Altri termini
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L’amministratore è un utente associato a un team che dispone di diritti amministrativi.
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I risultati del lavoro sono i testi tradotti o rielaborati nell’ambito dei servizi.
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Il committente è l’utente o il team al quale l’utente è assegnato.
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Con servizi si intendono i servizi linguistici e il servizio di traduzione IA.
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L’utente è il titolare di un account utente. Gli utenti possono essere esclusivamente persone fisiche.
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I testi sono testi, documenti e altri contenuti messi a disposizione dal committente per l’erogazione dei servizi.
§ 3 Registrazione
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Se non diversamente specificato nelle presenti CGC, l’utente deve creare un account sul sito per poter usufruire dei servizi per sé o per un team.
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Ogni utente può essere assegnato a un team, non è invece possibile l’assegnazione a più team. Se l’utente è assegnato a un team, le sue azioni sono considerate azioni del suo team, laddove Supertext abbia accettato il team come committente. L’utente non ha alcun diritto che Supertext accetti il team come committente.
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L’utente può essere assegnato a un team
- tramite la creazione di un team da parte dell’utente stesso, che ne diviene amministratore;
- tramite invito a entrare in un team da parte di un amministratore; oppure
- tramite assegnazione a un team da parte di Supertext.
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L’assegnazione a un team di un utente può essere revocata se l’utente viene rimosso dal team dall’amministratore o da Supertext.
§ 4 Ricorso a terzi
- Supertext è autorizzata ad avvalersi di terzi nell’erogazione dei servizi.
- I servizi linguistici vengono forniti anche da personale specializzato indipendente e certificato, incaricato da Supertext (traduttori specializzati, copywriter, redattori e revisori). I rapporti contrattuali intercorrono in ogni caso esclusivamente con Supertext e non direttamente con il collaboratore specializzato da essa incaricato.
- Le disposizioni del contratto sul trattamento dei dati ai sensi dell’allegato 1 relative al coinvolgimento di sub-responsabili del trattamento hanno la precedenza.
§ 5 Obblighi del committente
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Il committente è responsabile del comportamento dei propri utenti come del proprio. Ogni attività dei propri utenti è imputata al committente.
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Il committente garantisce che le credenziali di accesso siano trattate con la massima riservatezza e, in particolare, che gli utenti non le condividano reciprocamente. Il committente informerà immediatamente Supertext di qualsiasi utilizzo non autorizzato delle credenziali di accesso, di qualsiasi altra violazione nota o presunta della sicurezza e di qualsiasi altro comportamento scorretto da parte dei propri utenti (ciò non esonera il committente dagli obblighi di cui sopra).
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Il committente è responsabile in prima persona della correttezza e completezza dei testi. Il committente informerà immediatamente Supertext di eventuali errori o inesattezze nei testi. In tal caso, Supertext si riserva il diritto di modificare a posteriori il prezzo.
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Nell’ambito dei servizi, al committente è fatto divieto di trasmettere a Supertext contenuti razzisti, pornografici, sessisti, altrimenti illegali o lesivi dei diritti di terzi.
§ 6 Blocco
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Supertext si riserva il diritto di bloccare immediatamente l’accesso del committente qualora sussista il sospetto fondato che i testi contengano contenuti razzisti, pornografici, sessisti, altrimenti illegali o lesivi dei diritti di terzi, in caso di sospetto fondato che il committente violi o abbia violato in altro modo le presenti CGC o qualora, in caso di ritardo nel pagamento laddove il committente lasci scadere infruttuosamente la proroga concessa da Supertext. La misura può prevedere il blocco di singoli utenti o di tutti gli utenti.
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Supertext informerà tempestivamente l’amministratore del motivo del blocco tramite i canali appropriati. Il blocco viene rimosso non appena viene meno il motivo alla sua base. Supertext si riserva il diritto di risolvere il contratto senza preavviso.
§ 7 Diritti dei beni immateriali
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Tutti i diritti sui testi e sui risultati del lavoro appartengono al committente. Il committente concede a Supertext tutti i diritti di utilizzo necessari affinché Supertext possa erogare i servizi e utilizzarli per i propri scopi come concordato nel contratto.
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Tutti i diritti relativi al sito web e ai servizi appartengono a Supertext. Qualsiasi intervento di reverse engineering è vietato nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto al committente di concedere in licenza, vendere, noleggiare, affittare, trasferire, cedere, distribuire, mostrare, ospitare, divulgare, altrimenti sfruttare commercialmente o mettere a disposizione di terzi il sito web e i servizi, fatta eccezione per gli utenti del committente e come stabilito nel contratto.
§ 8 Protezione dei dati
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Supertext è il titolare del trattamento nel quadro dei servizi linguistici, della verifica professionale e della gestione degli utenti; sono fatti salvi eventuali accordi divergenti in singoli casi. In qualità di titolare del trattamento, Supertext si attiene alla Legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR), laddove applicabili.
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Per quanto riguarda le traduzioni IA, Supertext è il responsabile del trattamento e il committente il titolare del trattamento. Nel trattamento dei dati personali, il committente si attiene a tutte le leggi vigenti in materia di protezione dei dati. Se il committente ha sede in un Paese che, ai sensi della LPD o del GDPR, ove applicabili, non dispone di un livello di protezione dei dati adeguato, Supertext si riserva il diritto di richiedere la stipula di ulteriori accordi ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
§ 9 Obbligo di riservatezza
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Supertext adotta opportune misure atte a mantenere riservati i testi, i risultati del lavoro e altre informazioni, dati e documenti riservati che il committente trasmette a Supertext (informazioni riservate).
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Il committente informerà Supertext qualora le informazioni riservate siano soggette a obbligo legale di segretezza.
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Supertext si impegna a rendere note le informazioni riservate solo al personale e agli ausiliari, che sono soggetti a un obbligo di segretezza legale o contrattuale.
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Quanto sopra non limita Supertext
- nel rispondere alle richieste delle autorità competenti, qualora Supertext ritenga lecito comunicare informazioni;
- nel divulgare le informazioni necessarie per difendersi da rivendicazioni legali di terzi o per perseguire un potenziale uso improprio del sito web o dei servizi; e
- nell’utilizzo di qualsiasi know-how, in particolare, ma non a titolo esaustivo, per quanto riguarda termini tecnici o settoriali, termini o modi di dire acquisiti durante la fornitura dei servizi, a condizione che le informazioni riservate non vengano divulgate a terzi.
§ 10 Condizioni di pagamento
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I prezzi e le commissioni concordati nel singolo caso si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto prevista per legge. Il committente può effettuare il pagamento solo in franchi svizzeri nell’ambito della procedura di pagamento messa a disposizione da Supertext con effetto liberatorio.
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Se Supertext consente al committente il pagamento su fattura, questa viene generalmente messa a disposizione per il download esclusivamente in formato .pdf oppure inviata per e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal committente.
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Le fatture devono essere pagate entro dieci (10) giorni dopo l’emissione. Se tale termine non viene rispettato, il committente viene automaticamente messo in mora.
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Eventuali royalty e compensi analoghi devono essere pagati in anticipo per ciascun periodo di pagamento, salvo accordi divergenti. Al termine di questo periodo di pagamento, il committente viene automaticamente messo in mora.
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In caso di ritardo nel pagamento, Supertext concede al committente una congrua proroga. Se il committente lascia scadere infruttuosamente tale periodo di proroga, Supertext ha il diritto di addebitare gli interessi di mora al tasso del 5% annuo. Se Supertext è in condizione di dimostrare l’applicabilità di un tasso di interesse superiore, è autorizzata a esigerlo.
§ 11 Compensazione/divieto di cessione
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La compensazione di qualsiasi credito di Supertext con crediti del committente è consentita solo previo accordo scritto tra Supertext e il committente.
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Senza il consenso di Supertext non è consentita la cessione di diritti derivanti dal presente contratto.
§ 12 Responsabilità/limitazione della responsabilità
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Nei limiti consentiti dalla legge, Supertext, il suo personale e i suoi ausiliari non rispondono di eventuali danni diretti o indiretti, danni conseguenti, mancato guadagno o pretese di terzi derivanti da o relative all’utilizzo dei servizi, per ritardi, mancate consegne o consegne errate, mancata accessibilità dei servizi, perdita di dati o violazione di diritti di terzi o di altro tipo.
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La responsabilità per eventuali danni derivanti dal ricorso ai servizi di Supertext, dalla memorizzazione o trasmissione di dati erronea da parte di Supertext, o ancora dalla distruzione di testi e documenti imputabile a Supertext, è limitata nel suo ammontare al danno comprovato. In ogni caso, la responsabilità è limitata a CHF 300.– per ogni pagina e non può superare l’importo prevedibile di massimo CHF 15 000.–.
§ 13 Indennizzo
Il committente difende e indennizza Supertext da qualsiasi danno causato a Supertext (i) derivante da o in relazione a una pretesa avanzata da terzi che sostengono che i testi o il loro utilizzo violano i propri diritti o i diritti di terzi o hanno arrecato danno a sé o a terzi oppure (ii) derivante dalla violazione di un obbligo contrattuale.
§ 14 Divieto di storno di collaboratori
Il committente si impegna, per tutta la durata della collaborazione tra le parti e successivamente per un periodo di un anno, a non stornare o assumere senza il previo consenso di Supertext nessuno dei collaboratori specializzati direttamente assunti da Supertext o da essa incaricati esternamente. Per ogni caso di trasgressione colposa della presente norma, il committente si impegna a pagare una pena convenzionale pari a CHF 20 000.–. Il pagamento della pena convenzionale non esime il committente dal rispetto del divieto di storno di collaboratori.
Disposizioni specifiche per i servizi linguistici
§ 15 Descrizione dei servizi
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Supertext si impegna a fornire i servizi linguistici in modo corretto e professionale nella lingua desiderata e con la dovuta diligenza.
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Se il servizio linguistico consiste in una traduzione, Supertext si impegna affinché le traduzioni siano eseguite senza lacune, aggiunte o altre modifiche contenutistiche. In questo contesto, a seconda del significato del testo originale, le traduzioni vengono eseguite alla lettera o in conformità al significato e al modo di pensare nella relativa area linguistica, secondo i criteri di qualità medi generalmente validi nel settore delle traduzioni dell’area linguistica stessa.
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L’impiego di terminologia specialistica fornita dal committente ha luogo soltanto previo relativo accordo e se al momento del conferimento dell’ordine sono stati messi a disposizione documenti sufficienti e completi, ad es. traduzioni già esistenti o glossari. Altrimenti, in conformità al § 15, i termini specifici sono tradotti o utilizzati come di consueto secondo i criteri di qualità.
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Si traducono o si elaborano esclusivamente testi. Testi da tradurre che contengono immagini possono essere respinti. La mancata accettazione può avvenire anche in caso di testi con contenuti penalmente perseguibili o che offendono il buon costume. Per il resto, il testo può essere respinto in presenza di circostanze particolari che facciano apparire inaccettabile l’elaborazione del medesimo. Ciò può accadere in particolare qualora la difficoltà e/o il volume del documento non consentano l’esecuzione di una traduzione di adeguata qualità nell’intervallo di tempo indicato dal committente. Supertext informerà al più presto il committente di questa circostanza. In caso di mancata accettazione non è dovuto alcun diritto al pagamento.
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Nel caso che un testo, attraverso l’elaborazione da parte del rispettivo collaboratore specializzato, acquisti rilevanza ai fini della protezione del diritto d’autore, Supertext si impegna a far sì che il committente, nei limiti consentiti dalla legge, riceva diritti spaziali, contenutistici e temporali illimitati di utilizzo e di sfruttamento. È incluso il diritto alla modifica e alla trasmissione a terzi.
§ 16 Accettazione/obbligo di denuncia dei vizi
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Terminata l’elaborazione, il risultato del lavoro è a disposizione del committente per il download nel suo account o nell’account di un utente. Al committente o all’utente viene inviata per e-mail una relativa notifica. Il committente deve assicurarsi che il download avvenga subito dopo tale comunicazione.
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Altre forme di spedizione, ad es. per posta o fax, sono contemplate soltanto in base a esplicito accordo separato, ad esempio nel caso di documenti autenticati.
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Supertext può subordinare la messa a disposizione per il ritiro del lavoro alla presentazione di una prova scritta di procura, di un pagamento anticipato o della dichiarazione di garanzia di una banca.
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Il committente è tenuto a ispezionare immediatamente il lavoro dopo averlo ricevuto per verificare la presenza di eventuali vizi. I vizi palesi devono essere segnalati immediatamente dopo il download o dopo la ricezione da parte del committente (nel caso di altre forme di spedizione); i vizi nascosti devono essere segnalati per iscritto immediatamente dopo la loro scoperta. Se la segnalazione scritta dei vizi non avviene entro 10 giorni, l’elaborazione è da considerarsi come eseguita in conformità al contratto.
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Supertext si assume il rischio della perdita dei dati fino al ritiro del lavoro da parte del committente tramite download sul proprio disco rigido/nella propria memoria cache. Il committente è personalmente responsabile per la procedura di trasmissione, tramite download, sul proprio disco rigido/memoria cache; a tale riguardo egli solleva Supertext da qualsiasi responsabilità. Qualora siano state espressamente pattuite altre forme di spedizione (posta, e-mail, fax), il rischio passa al committente soltanto con la consegna del testo al vettore o con la ricezione della relativa e-mail nella casella postale del committente oppure ancora con la stampa del relativo fax presso il committente.
§ 17 Eliminazione dei vizi
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Se il risultato del lavoro non soddisfa i requisiti di volta in volta concordati, Supertext elimina i vizi entro un termine ragionevole. È esclusa l’eliminazione dei vizi se le divergenze sono state causate dal committente stesso, ad es. in seguito a informazioni non precise o incomplete o testi errati.
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Decorso infruttuosamente il ragionevole termine fissato, il committente può esigere la risoluzione del contratto.
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È esclusa qualsiasi pretesa qualora lo scostamento riduca solo in modo trascurabile il valore o l’idoneità del risultato del lavoro.
§ 18 Garanzia
Supertext non garantisce che il risultato del lavoro sia consentito o adeguato per lo scopo del committente. Ciò vale in particolare nel caso in cui il risultato del lavoro sia pubblicato o utilizzato per scopi pubblicitari. A tale riguardo, il committente è l’unico a sostenere il rischio giuridico della possibilità di utilizzazione o della pubblicazione.
§ 19 Prezzo
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Il prezzo di un servizio linguistico viene calcolato in base all’entità del documento da elaborare e ai prezzi indicati sul sito web.
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Il rilevamento dell’entità del documento da elaborare e quindi il calcolo del prezzo avvengono in forma elettronica.
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Supertext è espressamente autorizzata ad adeguare il prezzo del servizio linguistico all’entità effettiva del documento (in conformità ai prezzi attuali di Supertext), anche dopo che il committente le ha conferito l’incarico, qualora per motivi tecnici il rilevamento automatico del testo non possa essere eseguito con la dovuta precisione (ad esempio perché il testo da elaborare contiene campi di testo che il software di rilevamento non riconosce come testi da elaborare oppure perché viene utilizzato un formato che non permette il conteggio esatto dei caratteri online, come ad esempio i formati .pdf o .xls).
§ 20 Cessazione del contratto
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Il committente può disdire l’incarico in qualsiasi momento fino all’ultimazione della traduzione.
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Se il committente disdice un incarico affidato, i costi sorti fino a quel momento devono essere corrisposti in proporzione al grado della rispettiva ultimazione. Il diritto al rimborso dei costi ammonta tuttavia in ogni caso ad almeno il 50% del valore dell’incarico.
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A propria discrezione Supertext può risolvere il contratto senza preavviso qualora sussista un motivo di blocco ai sensi del § 6 del presente accordo o qualora il committente violi gravemente in altro modo il contratto.
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Supertext si riserva il diritto di conservare a fini di archiviazione i testi ricevuti dal committente nell’ambito del singolo incarico dopo il suo completamento. La cancellazione dei testi avviene solo su esplicita richiesta scritta del committente.
Disposizioni specifiche per la verifica professionale
§ 21 Descrizione dei servizi
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È possibile utilizzare la verifica professionale anche senza creare un account utente.
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Nell’ambito della verifica professionale, Supertext si impegna a verificare il risultato del lavoro tradotto per mezzo dell’IA in modo corretto e professionale nonché con la dovuta diligenza. Tuttavia, il committente è consapevole del fatto che la verifica professionale è un semplice controllo di qualità il cui scopo è correggere traduzioni errate, incomplete o comunque fuorvianti.
§ 22 Varie ed eventuali
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Il prezzo si basa sui prezzi indicati sul sito web.
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Il committente non ha alcun diritto alla rettifica dei risultati del lavoro verificati ed eventualmente rielaborati mediante la verifica professionale.
Disposizioni specifiche per il servizio di traduzione IA
§ 23 Descrizione dei servizi
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Supertext mette a disposizione del committente il servizio di traduzione basato sull’intelligenza artificiale (IA) per tutta la durata dell’abbonamento, secondo le limitazioni indicate sul sito web al momento della stipula del contratto, in particolare per quanto riguarda il numero di lingue, caratteri, incarichi di traduzione e volumi. In tale contesto, Supertext concede al committente il diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare il servizio di traduzione IA e di consentirne l’utilizzo agli utenti autorizzati, esclusivamente per finalità proprie.
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Il committente è consapevole e accetta che l’utilizzo del servizio di traduzione IA sia subordinato alle seguenti condizioni:
- il committente ha stipulato un abbonamento per l’utilizzo del servizio di traduzione IA;
- un utente ha effettuato correttamente il login al proprio account utente;
- sul terminale dell’utente di cui è responsabile il committente è attiva una connessione Internet funzionante.
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Supertext ha adottato opportune misure atte a proteggere il servizio di traduzione IA da accessi non autorizzati e manipolazioni nonché da abusi.
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Supertext utilizza il risultato del lavoro che ha realizzato per il committente nell’ambito di un servizio linguistico al fine di migliorare il servizio di traduzione IA per il committente («Fused Translation»). Queste migliorie vanno esclusivamente a vantaggio del committente e non vengono utilizzate per altri committenti.
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Il committente è consapevole del fatto che Supertext conserva e tratta i testi e i risultati del lavoro trasmessi ed elaborati nell’ambito del servizio di traduzione IA solo nella misura tecnicamente necessaria.
§ 24 Garanzia
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Il servizio di traduzione IA viene fornito «as is» e secondo «best effort». Le garanzie non espressamente concordate sono escluse nella misura consentita dalla legge, comprese le garanzie relative alla qualità, funzionalità, idoneità al mercato o legittimità.
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In particolare, il committente è a conoscenza del fatto che il servizio di traduzione IA non sostituisce la traduzione umana professionale, ma funge da ausilio per quest’ultima. Supertext non si assume alcuna responsabilità circa la correttezza o la completezza dei risultati ottenuti utilizzando il servizio di traduzione IA.
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Salvo accordo esplicito, Supertext non garantisce che il servizio di traduzione IA possa essere utilizzato in qualsiasi momento senza interruzioni e/o in un determinato momento o che sia utilizzabile senza errori e malfunzionamenti. L’utente non può rivendicare alcun diritto al riguardo, fatta eccezione per le disposizioni seguenti.
§ 25 Tariffe
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Le tariffe sono calcolate sulla base dei prezzi e dei metodi di calcolo indicati sul sito web al momento della stipula del contratto.
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Supertext si riserva il diritto di modificare le tariffe in qualsiasi momento, in particolare in seguito a modifiche tecniche o giuridiche. Il committente sarà informato tempestivamente di tali modifiche, che entrano in vigore all’inizio del periodo di pagamento successivo. Se il committente non è d’accordo con tali modifiche, può disdire il contratto al termine del periodo di pagamento in corso.
§ 26 Aggiornamenti e upgrade
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Nell’ambito delle finalità perseguite, Supertext può in qualsiasi momento modificare e sviluppare il servizio di traduzione IA, ad esempio attraverso aggiornamenti e upgrade. Il committente non ha diritto di esigere che Supertext sviluppi aggiornamenti o upgrade.
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Supertext implementerà adattamenti, modifiche e integrazioni del servizio di traduzione IA nonché misure volte a individuare e correggere il malfunzionamento, tipicamente in modo che questo comporti un’interruzione temporanea o una limitazione della reperibilità solo se ciò sia necessario per motivi tecnici.
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Se, per motivi tecnici o legali, in casi specifici non fosse più possibile offrire le funzioni precedentemente disponibili o ciò non fosse più possibile nella stessa misura, Supertext può provvedere immediatamente alla modifica.
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Se Supertext dovesse sviluppare eventuali aggiornamenti o upgrade, di norma li metterà a disposizione del committente senza costi aggiuntivi. In particolare per le funzionalità aggiuntive Supertext si riserva il diritto di adeguare la tariffa ai sensi del § 25.
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Supertext informerà tempestivamente il committente in merito ad aggiornamenti e upgrade che modificano in modo significativo la gamma di funzioni del servizio di traduzione IA. Se la modifica delle funzioni comporta un pregiudizio inaccettabile per il committente, quest’ultimo potrà disdire immediatamente il contratto.
§ 27 Durata e cessazione del contratto
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Il contratto per l’utilizzo del servizio di traduzione IA viene di volta in volta stipulato per il periodo di validità previsto. Salvo accordi divergenti, il contratto può essere disdetto al termine del rispettivo periodo di validità.
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Se le parti non disdicono il contratto al termine della sua durata, esso viene automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di validità.
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È fatto salvo il diritto di disdetta senza preavviso per giusta causa. La giusta causa ricorre in particolare quando sussiste un motivo di blocco ai sensi del § 6 del presente accordo.
Disposizioni finali
§ 28 Modifiche contrattuali
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Supertext può modificare o integrare unilateralmente in qualsiasi momento le presenti CGC, compreso l’allegato 1.
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Le modifiche saranno comunicate al committente almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore in forma scritta (anche via e-mail). Sono escluse le modifiche o le integrazioni che non hanno alcuna ripercussione sull’oggetto del regolamento o sul contenuto delle CGC, in particolare la correzione di errori di battitura.
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Il committente può opporsi alla modifica entro 14 giorni, a condizione che abbia stipulato un abbonamento per l’utilizzo del servizio di traduzione IA (e che questo sia ancora valido al momento dell’entrata in vigore della modifica delle CGC). Se il committente non si oppone entro tale termine, la modifica si considera da quest’ultimo accettata. Nel caso in cui il committente si opponga a una modifica entro i termini, Supertext ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di trenta (30) giorni senza conseguenze di responsabilità, a condizione che la modifica delle CGC sia stata proposta per un valido motivo.
§ 29 Varie ed eventuali
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In relazione ai servizi offerti da Supertext, gli incarichi che esulano dalla fornitura di servizi in conformità alle presenti CGC non sono soggetti alle CGC. Tra questi rientrano in particolare: servizi supplementari come DTP, stampa, file HTML ecc. Tali prestazioni sono pattuite separatamente.
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Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni contrattuali è la sede di Supertext a Zurigo, Svizzera.
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Se le parti hanno pattuito la forma scritta, questa è da ritenersi soddisfatta anche in caso di utilizzo di e-mail.
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Qualora singole disposizioni del presente contratto dovessero risultare inefficaci o nulle, ciò non avrà alcun effetto sulla validità delle rimanenti disposizioni. In tali casi, la disposizione inefficace o nulla dovrà essere sostituita con un’altra disposizione avente lo stesso significato e conforme alle leggi in materia. Lo stesso vale anche in caso di lacune normative.
§ 30 Foro competente e diritto applicabile
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I contratti conclusi sulla base delle presenti CGC sono disciplinati esclusivamente dal diritto svizzero.
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Zurigo (Svizzera), sede di Supertext, è il foro competente in via esclusiva per tutte le controversie, le pretese o le divergenze di opinione derivanti da o in relazione al presente rapporto contrattuale, nonché per la sua validità, nullità, violazione o risoluzione.
Ultimo aggiornamento: gennaio 2025
ALLEGATO 1: ACCORDO SULL’AFFIDAMENTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE
Supertext AG («fornitore di servizi») e il cliente («committente») hanno stipulato un contratto principale nell’ambito del quale il fornitore di servizi tratterà i dati personali per conto del committente. L’accordo ha lo scopo di disciplinare tale affidamento del trattamento dei dati ai fini della LPD e, dove applicabile, del GDPR, compresa l’eventuale trasmissione di dati personali in un Paese terzo non sicuro e l’eventuale trattamento di dati personali per scopi propri del fornitore di servizi.
I. TERMINI
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Nel presente accordo vengono utilizzati i seguenti termini come di seguito definiti. Per il resto valgono i termini così come definiti nella LPD e, ove applicabile, nel GDPR, in particolare «dati personali», «trattamento», «responsabile del trattamento», «sub-responsabile del trattamento», «titolare del trattamento» e «interessato».
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La «LPD» è la Legge federale sulla protezione dei dati nella versione attualmente in vigore, comprese le relative ordinanze.
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Per «GDPR» si intende il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
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«IFPDT» è l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
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«EU SCC» sono le clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione europea con decisione di esecuzione del 4 giugno 2021 [C(2021)3972 final].
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«SEE» è lo Spazio economico europeo.
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Per «clausola» si intende una clausola dell’EU SCC.
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Per «Paese con un livello di protezione dei dati adeguato» si intende un Paese o un territorio la cui legislazione garantisce un’adeguata protezione dei dati sia in conformità a una decisione di adeguatezza della Commissione europea sia in base a una relativa valutazione dell’IFPDT o a una constatazione del Consiglio federale.
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«Società collegata» è una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente dalla parte o che controlla direttamente o indirettamente la parte o che è controllata direttamente o indirettamente dalla stessa persona giuridica della parte.
II. AFFIDAMENTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE
A. Ambito di validità e caratteristiche dell’affidamento del trattamento
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Il presente accordo disciplina il trattamento dei dati personali da parte del fornitore di servizi in qualità di responsabile del trattamento o sub-responsabile del trattamento del committente in qualità di titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’ambito dell’adempimento del contratto principale.
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Se il committente stesso è responsabile del trattamento (ad es. di uno dei suoi clienti), egli è esclusivamente responsabile della comunicazione con il proprio titolare del trattamento e il fornitore di servizi può considerare le sue istruzioni al pari di quelle del titolare del trattamento e presumere che agisca sempre da lui autorizzato.
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Sono raccolti tutti i dati personali che il fornitore di servizi riceve dal committente, da una sua società collegata o da terzi nell’ambito del trattamento o che sono stati creati dal fornitore di servizi stesso nell’ambito del trattamento.
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Oggetto, durata, tipologia e finalità del trattamento nonché le categorie dei dati personali trattati e delle persone interessate sono definiti come indicato nell’allegato 1A.
B. Obblighi del committente
Il committente si impegna e garantisce al fornitore di servizi:
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a) che il trattamento, l’affidamento del trattamento al fornitore di servizi e le sue istruzioni al fornitore di servizi avvengono nel rispetto della LPD, se applicabile, del GDPR e di qualsiasi altra normativa in materia di protezione dei dati applicabile, nonché in altro modo lecito e rimangono tali per tutta la durata dell’accordo;
-
b) che le misure tecniche e organizzative di cui all’allegato 1B (misure tecniche e organizzative) sono adeguate rispetto al trattamento e ai rischi a esso associati e rimangono valide per tutto il periodo di validità dell’accordo;
-
c) di aver effettuato o ottenuto tutte le notifiche, le registrazioni, le autorizzazioni amministrative e i consensi delle persone interessate necessari ai fini del trattamento lecito dei dati personali da parte del fornitore di servizi in qualità di responsabile del trattamento ai sensi della LPD, ove applicabile, del GDPR e di altre normative applicabili in materia di protezione dei dati; e
-
d) di rispondere in modo conforme alla legge e adeguato a tutte le richieste degli interessati che esercitano i loro diritti secondo le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, delle autorità di controllo e di altri terzi in merito al trattamento.
C. Trattamento dei dati personali da parte del fornitore di servizi
1. Obblighi del fornitore di servizi
Il fornitore di servizi si impegna nei confronti del committente a:
-
a) trattare i dati personali, se non diversamente concordato, solo per le finalità del committente e in ogni caso solo ai fini dell’adempimento del contratto principale secondo le istruzioni documentate del committente; il contratto principale, ivi compreso il presente accordo, nonché le prestazioni concordate dalle parti e le configurazioni e opzioni scelte dal committente nonché le istruzioni previste nell’ambito del contratto principale costituiscono le istruzioni definitive e vincolanti del committente, salvo diversa pattuizione. Qualora il committente desideri modificare tali istruzioni, lo propone al fornitore di servizi; qualora non sia previsto un processo speciale per l’adeguamento del contratto, il fornitore di servizi esaminerà la richiesta di adeguamento in buona fede; se le parti non raggiungono un accordo su un adeguamento entro trenta (30) giorni, il committente può risolvere senza preavviso l’affidamento del trattamento e la relativa prestazione del contratto principale, a condizione che dimostri che la modifica contrattuale richiesta è necessaria ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati;
-
b) non divulgare o trasmettere all’estero dati personali, salvo:
- (i) al committente stesso, alle sue società collegate o a terzi in adempimento di un’istruzione del committente o come previsto dal contratto principale (ciò non si applica alle trasmissioni a sub-responsabili del trattamento del fornitore di servizi o ad altri terzi incaricati da quest’ultimo);
- (ii) a un destinatario in un Paese con un livello adeguato di protezione dei dati, salvo accordi più severi nel contratto principale;
- (iii) salvo disposizioni più severe nel contratto principale, a un destinatario che non si trova in un Paese con un livello di protezione dei dati adeguato, nella misura in cui siano state create le condizioni necessarie ai sensi della LPD e, se applicabile, del GDPR per una lecita divulgazione o trasmissione dei dati personali; oppure
- (iv) eventuali pattuizioni con il committente nel contratto principale o in altro modo;
-
c) prevedere e mantenere le misure tecniche e organizzative in conformità all’allegato 1B (misure tecniche e organizzative) per garantire in qualsiasi momento la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali nonché la tracciabilità del loro trattamento in conformità alle disposizioni delle normative applicabili in materia di protezione dei dati e per proteggere i dati personali da trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati, nonché da falsificazione, distruzione o perdita accidentali o illeciti, fermo restando che le parti hanno inoltre convenuto che, per quanto riguarda la tracciabilità del trattamento, il committente è tenuto a garantire il rispetto degli eventuali obblighi di messa a verbale che spettano alle parti (in particolare gli obblighi di cui all’articolo 4 dell’Ordinanza svizzera sulla protezione dei dati, ove applicabile); il fornitore di servizi può, se necessario, modificare queste misure a condizione che sia sostanzialmente mantenuto il livello di protezione complessivo; in tali casi, adeguerà l’allegato 1B (misure tecniche e organizzative), dandone opportunamente comunicazione al committente;
-
d) affidare il trattamento dei dati personali esclusivamente a personale e altri ausiliari (inclusi tutti i terzi che lavorano su istruzione del fornitore di servizi e che rientrano nell’art. 29 GDPR) vincolati contrattualmente o per legge alla riservatezza;
-
e) delegare il trattamento dei dati personali a terzi (esclusi il personale e altri ausiliari che soddisfano i requisiti ai sensi del punto II.C.1.e) del presente paragrafo) solo previo consenso scritto del committente e solo a un sub-responsabile del trattamento che si è impegnato al trattamento dei dati ai sensi della LPD e, ove applicabile, dell’art. 28(3) del GDPR. Il consenso si intende prestato in via generale per tutti i sub-responsabili del trattamento presenti nel relativo elenco che le parti hanno designato nell’allegato 1C o nel contratto principale. Qualora il fornitore di servizi intenda ampliare o modificare l’elenco aggiungendovi altri sub-responsabili del trattamento, ne darà opportuna comunicazione al committente in forma scritta con almeno sessanta (60) giorni di anticipo (ad es. tramite un’e-mail o una funzione di notifica in caso di modifiche dell’elenco, se disponibile su Internet). Il committente può opporsi per iscritto all’ampliamento o all’adeguamento dell’elenco entro quindici (15) giorni; lo farà solo per motivi legittimi e di protezione dei dati; se le parti non raggiungono un accordo entro quindici (15) giorni, il committente potrà disdire senza preavviso l’affidamento del trattamento e la relativa prestazione del contratto principale, a condizione che dimostri che l’opposizione è necessaria ai sensi della legge sulla protezione dei dati; sono fatte salve disposizioni più severe sul coinvolgimento di subappaltatori a favore del committente nel contratto principale;
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f) notificare immediatamente al committente all’indirizzo e-mail indicato dallo stesso committente qualsiasi violazione della sicurezza dei dati (che comprende anche qualsiasi violazione della protezione dei dati personali ai sensi del GDPR e della LPD), nonché le informazioni ai sensi dell’art. 33, par. 3 GDPR e delle corrispondenti disposizioni della LPD che sono ragionevolmente a disposizione del fornitore di servizi;
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g) su sua richiesta, supportare il committente nel rispetto del GDPR, della LPD e delle disposizioni in materia di protezione dei dati altrimenti applicabili, tenendo conto della natura del trattamento nonché delle informazioni a disposizione del fornitore di servizi, in particolare nell’adempimento dei suoi obblighi (i) nei confronti delle persone interessate che esercitano i loro diritti ai sensi delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati (compreso il capitolo III del GDPR e le corrispondenti disposizioni della LPD e altre disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili) e (ii) ai sensi degli articoli da 32 a 36 del GDPR e delle corrispondenti disposizioni della LPD e di altre disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili;
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h) informare immediatamente il committente se, a suo parere, un’istruzione del committente viola le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati o altre disposizioni applicabili;
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i) mettere a disposizione del committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto del presente punto II.C.1 da parte del fornitore di servizi, nonché per autorizzare e collaborare a verifiche e ispezioni da parte del committente o di società di revisione incaricate dal committente; il committente accetta di esercitare tale diritto di revisione, per quanto possibile, solo basandosi sulla verifica delle certificazioni e dei rapporti di revisione di società di revisione indipendenti eventualmente messe a disposizione dal fornitore di servizi; e
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j) a scelta del committente, fatti salvi gli obblighi legali di conservazione applicabili, al termine del contratto principale o su richiesta del committente, restituire al committente o cancellare tutti o determinati dati personali, senza conservarne una copia, e a confermare al committente tale cancellazione.
2. Spese straordinarie, indennizzo e manleva
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Salvo diverso accordo nei singoli casi, il committente è tenuto a rimborsare al fornitore di servizi gli oneri e le spese sostenute per la fornitura al committente dei servizi di assistenza ai sensi del punto II.C.1, per l’autorizzazione data al committente a eseguire verifiche o per il supporto nella loro esecuzione, per l’attuazione di modifiche richieste dal committente in relazione all’incarico di responsabile del trattamento o per l’ulteriore supporto nel rispetto della LPD, se applicabile, del GDPR e di altre normative applicabili in materia di protezione dei dati, sempre che non sia in grado di dimostrare che tali oneri sono imputabili al fornitore di servizi o che non sono a carico del committente in base alle disposizioni contenute nel contratto principale.
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Il committente deve tenere indenne e manlevare il fornitore di servizi da qualsiasi pretesa di terzi derivanti da una violazione del presente accordo (inclusa una sezione III se concordata) o delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. Tale manleva si applica in particolare a tutti i danni, i costi, le sanzioni amministrative, le rivendicazioni o le spese sostenute dal fornitore di servizi a seguito di tali violazioni. Tale manleva non è soggetta a eventuali limitazioni o esclusioni di responsabilità concordate nel contratto principale in assenza di un espresso accordo contrario in relazione a questa clausola, così come qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte del fornitore di servizi e delle sue società collegate.
III. TRASMISSIONE A COMMITTENTI IN PAESI TERZI NON SICURI
Se il committente si trova in un Paese che non dispone di un adeguato livello di protezione dei dati, vale quanto segue. In caso di contraddizioni, le disposizioni della presente sezione III prevalgono su quelle della sezione II.
A. Applicazione delle EU SCC
Se e nella misura in cui il committente non si trovi in un Paese con un adeguato livello di protezione dei dati, ai fini della trasmissione di dati personali al committente in qualità di titolare del trattamento definito nell’allegato 1A si considerano come concordate tra le parti le EU SCC, con il committente in qualità di «importatore di dati» e il fornitore di servizi in qualità di «esportatore di dati»:
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a) clausole 1-6;
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b) la clausola 8 contenente le disposizioni del «modulo 4», compreso il paragrafo introduttivo;
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c) le clausole 10-12 contenenti le disposizioni del «modulo 4», compresa la clausola 11(a), ma escluse le disposizioni dell’«opzione» della clausola 11(a);
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d) clausole 14-15 contenenti le disposizioni del «modulo 4», se e nella misura in cui il fornitore di servizi, nell’ambito del trattamento, combina i dati personali ricevuti dal committente con dati personali raccolti dal fornitore di servizi nel SEE o in Svizzera; il fornitore di servizi può farsi rimborsare dal committente i propri oneri e le proprie spese in relazione alle clausole 14-15 e al loro adempimento, in conformità alle disposizioni di cui al punto II.C.2; le parti convengono che il committente elabori la documentazione ai sensi della clausola 14(d) e la presenti al fornitore di servizi a prima richiesta; il committente è responsabile anche di altri Transfer Impact Assessment eventualmente necessari derivanti dall’ulteriore trasmissione di dati raccolti nel SEE o in Svizzera e, a prima richiesta, dimostra al fornitore di servizi l’adempimento di tale responsabilità;
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e) la clausola 16 contenente le disposizioni relative al «modulo 4»;
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f) la clausola 17 contenente le disposizioni del «modulo 4», in cui il diritto svizzero è considerato come un diritto concordato dalle parti ai fini della clausola 17;
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g) la clausola 18 contenente le disposizioni del «modulo 4», in cui i tribunali svizzeri sono i tribunali competenti ai fini della clausola 18;
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h) se una trasmissione è disciplinata dalla LPD, si applicano inoltre le seguenti modifiche alle clausole delle EU SCC concordate in precedenza (ai fini del GDPR tali modifiche non hanno alcun effetto):
- (i) i riferimenti al «Regolamento (UE) 2016/679» o al «presente regolamento» sono intesi come riferimenti alla LPD, nella misura in cui essa è applicabile;
- (ii) i riferimenti al «Regolamento (UE) 2018/1725» sono cancellati;
- (iii) per «Unione», «UE» e «Stato membro dell’UE» si intendono la Svizzera;
- (iv) fintanto che è in vigore la LPD del 19 giugno 1992, le parti convengono che le UE SCC proteggono anche i dati delle persone giuridiche per quanto riguarda le trasmissioni ai sensi della LPD.
B. Struttura degli allegati
Per gli allegati delle EU SCC a cui si fa riferimento nelle clausole di cui al punto precedente si applica quanto segue:
-
a) L’allegato I.A comprende:
- (i) i dati presenti nel contratto principale e nell’account utente del committente, laddove il committente è considerato «importatore di dati» che agisce come «titolare del trattamento» e il fornitore di servizi come «esportatore di dati» che agisce come «responsabile del trattamento»;
- (ii) le informazioni di contatto del committente secondo il suo account utente e le informazioni di contatto del fornitore di servizi secondo il contratto principale;
- (iii) le attività secondo il trattamento, come definito nell’allegato 1A per il trattamento di dati;
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b) L’allegato I.B contiene i dati rilevanti ai sensi (i) del trattamento e (ii) degli eventuali sub-trattamenti, come definiti rispettivamente negli allegati 1A e 1C per l’elaborazione di un ordine o nell’elenco di cui agli allegati 1A e 1C;
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c) l’allegato II è costituito dall’allegato 1B del presente accordo.
C. Ulteriori disposizioni
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a) Le parti confermano di disporre delle EU SCC, che quindi non devono essere allegate in copia al presente accordo.
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b) Il committente supporterà il fornitore di servizi nel rispetto della LPD, se applicabile, del GDPR e delle altre normative in materia di protezione dei dati applicabili in relazione alla trasmissione a destinatari che non si trovano in un Paese con un livello di protezione dei dati adeguato e a proprie spese alla prima richiesta.
IV. ALTRE DISPOSIZIONI
Le parti concordano inoltre quanto segue:
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a) Ciascuna parte sostiene i costi per l’attuazione del presente accordo, salvo espressamente concordato altrimenti in relazione al presente accordo o al suo interno.
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b) Ciascuna parte adempie ai propri obblighi secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati a essa applicabili, in particolare secondo la LPD e, se applicabile, il GDPR. Ciò vale in particolare se il fornitore di servizi tratta in qualità di titolare del trattamento i dati personali ricevuti dal committente o altrimenti acquisiti in relazione al contratto principale. A tale riguardo, il committente autorizza il fornitore di servizi a trattare i dati personali e ulteriori dati per (i) le finalità del contratto principale e i diritti e gli obblighi da esso derivanti (ad es. fornitura e fatturazione dei servizi), (ii) il miglioramento dei prodotti e delle prestazioni del fornitore di servizi, (iii) finalità non personali (ad es. valutazioni statistiche), purché i dati personali non vengano pubblicati o trasmessi a terzi non soggetti all’obbligo di riservatezza e (iv) il rispetto degli obblighi di legge e di autoregolamentazione. Su richiesta, il committente informerà le persone interessate in merito alla dichiarazione sulla protezione dei dati del fornitore di servizi, qualora quest’ultimo non lo faccia. Qualora il committente trasmetta al fornitore di servizi dati personali ai fini del trattamento in qualità di titolare del trattamento (ad es. informazioni sui beneficiari delle prestazioni), si accerta di poterlo fare e che il fornitore di servizi possa trattare tali dati personali in conformità al contratto.
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c) Le modifiche del presente accordo necessitano della forma scritta e della firma giuridicamente valida dei rappresentanti autorizzati delle parti. Tuttavia, il fornitore di servizi può richiedere in qualsiasi momento un adeguamento del presente accordo qualora la LPD, il GDPR o altri motivi di protezione, sicurezza dei dati o tutela della segretezza lo richiedano ragionevolmente; il committente non rifiuterà tale adeguamento senza giusta causa.
-
d) Eventuali precedenti accordi tra le parti in merito all’affidamento del trattamento dei dati si considerano sostituiti dal presente accordo a partire dalla data di quest’ultimo.
-
e) Il presente accordo vale come accordo a sé stante oltre al contratto principale. In caso di contraddizioni tra le disposizioni del presente accordo e quelle del contratto principale, le disposizioni del presente accordo prevalgono se e nella misura in cui si riferiscono al trattamento di dati personali da parte del fornitore di servizi nell’ambito del contratto principale.
-
f) Le disposizioni del presente accordo si applicano anche dopo la cessazione del contratto principale e rimangono in vigore fino a quando il fornitore di servizi è in possesso dei dati personali contemplati dal presente accordo o ha accesso a essi.
Le disposizioni del presente accordo sono disciplinate dal diritto svizzero e devono essere interpretate conformemente al diritto sostanziale svizzero. Per qualsiasi controversia derivante da o in relazione al presente accordo, il foro competente è quello di Zurigo.
ALLEGATO 1A: DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è definito come segue:
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Oggetto/finalità del trattamento: gestione del servizio di traduzione IA per la traduzione di testi supportata dall’intelligenza artificiale
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Categorie di persone interessate: tutte le persone i cui dati personali sono contenuti nei testi da tradurre
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Categorie di dati personali: tutti i dati personali contenuti nei testi da tradurre; nel singolo caso possono includere anche dati personali degni di particolare protezione o dati personali particolari
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Tipo di trattamento: raccogliere, archiviare, conservare, utilizzare, modificare, comunicare, cancellare
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Durata del trattamento: i dati vengono cancellati dopo ogni incarico di traduzione
ALLEGATO 1B: MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE
1. Controllo degli accessi (misure volte a impedire l’accesso di persone non autorizzate agli impianti per il trattamento dei dati)
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Misure tecniche
- Sistema automatico di controllo degli accessi
- Sistema di allarme
- Blocchi degli accessi biometrici
- Serrature di sicurezza -
Misure organizzative
- Identificazione personale
- Registrazione degli accessi
- Regolamentazione delle chiavi
- Selezione accurata del personale
- Videosorveglianza
2. Controllo degli accessi (misure volte a impedire l’utilizzo di sistemi di trattamento dei dati da parte di persone non autorizzate)
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Misure tecniche
- Autenticazione personale
- Impiego di firewall
- Chiusura dell’alloggiamento -
Misure organizzative
- Piano delle autorizzazioni
- Gestione delle autorizzazioni utente da parte degli amministratori
- Creazione di profili utente
3. Controllo degli accessi (le persone autorizzate possono accedere esclusivamente ai dati che rientrano nella loro autorizzazione di accesso)
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Misure tecniche
- Registrazione degli accessi -
Misure organizzative
- Numero minimo di amministratori
- Gestione delle autorizzazioni utente da parte degli amministratori
- Direttiva sulla protezione dei dati e sulla sicurezza dei dati
4. Controllo della divulgazione (misure volte a garantire che i dati non possano essere letti, copiati, modificati o eliminati senza autorizzazione durante il trasporto o l’archiviazione su supporti informatici)
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Misure tecniche
- Trasferimento esclusivo tramite tunnel SSH cifrati -
Misure organizzative
- Sensibilizzazione del personale
5. Controllo della disponibilità e della resilienza
-
Misure tecniche
- Alimentazione ininterrotta
- Protezione da incendio, fumo, inondazioni, umidità ecc.
- Backup -
Misure organizzative
- Piano di backup
- Piano di Disaster Recovery
6. Revisione, valutazione e analisi periodiche
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Misure tecniche
- Accesso del personale ai regolamenti interni relativi alla protezione dei dati -
Misure organizzative
- Sensibilizzazione del personale
7. Incident Response Management
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Misure tecniche
- Impiego di firewall, aggiornamento regolare
- Impiego di filtri antispam, aggiornamento regolare
- Intrusion Detection System (IDS)
- Intrusion Prevention System (IPS) -
Misure organizzative
- Processo per l’individuazione e la segnalazione di incidenti di sicurezza
- Procedura documentata per la gestione degli incidenti concernenti la sicurezza dei dati
8. Impostazioni predefinite che favoriscono la protezione dei dati: Privacy by design
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Misure tecniche
- Nessuna archiviazione dei segmenti di testo da tradurre o tradotti dopo la loro elaborazione -
Misure organizzative
- Considerazione dell’approccio «privacy by design» nel processo di sviluppo
- Sensibilizzazione del personale
ALLEGATO 1C: ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Nel processo di traduzione basato sull’IA non viene impiegato alcun sub-responsabile per il trattamento dei dati.